Art. 1.

      1. All'articolo 27, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) titolari di borse di studio, di ricerca ed equivalenti, concesse da istituzioni universitarie riconosciute, italiane o estere, ovvero di diplomi di laurea, equivalenti, esteri o italiani, destinati a frequentare o svolgere corsi, programmi o progetti, anche individuali e indipendenti, di studio o ricerca avanzati o specializzati presso istituzioni universitarie italiane, centri di studio superiori e simili, o filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri, ovvero studiosi destinati a svolgere, anche individualmente e in autonomia, programmi o progetti di ricerca e di studio avanzati presso le citate istituzioni o filiazioni od altri enti riconosciuti di ricerca, di studio, di specializzazione e simili;».

      2. Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dal comma 1 del presente articolo, l'autorizzazione al lavoro è subordinata alla produzione di idonea documentazione relativa alla borsa di studio ovvero al corso, programma o progetto di ricerca o studio avanzati o specializzati.
      3. In attuazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo il Governo è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
      4. Ai soggetti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 maggio 2002, n. 103, nonché quelle dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.